Il D.L. n.48 del 04.05.2023 (G.U.n.103 del 04.05.2023) ha introdotto delle modifiche al D.lgs.81/2008 (T.U. Sicurezza Lavoro).
Art.14:
-il DdL nomina il medico competente quando è prevista la sorveglianza sanitaria nel DVR.
-Il lavoratore autonomo in cantiere, oltre alle attrezzature a norma deve installare anche idonee opere provvisionali come da Titolo IV.
-Il medico competente (MC) in occasione di prima visita chiede al lavoratore la sua cartella sanitaria compilata dal MC del precedente luogo di lavoro.
-Il MC in caso di sua assenza nomina un suo sostituto temporaneo.
-Con un nuovo Accordo Stato Regioni verranno definiti i nuovi sistemi di controllo sulla Formazione (sia dei formatori sia degli apprendimenti).
-i soggetti privati abilitati alle verifiche e controlli per conto di Enti sono “incaricati di pubblico servizio”.
-il DdL o il Lav. Aut. che utilizza attrezzature a noleggio deve autocertificare l’avvenuta formazione e addestramento specifico per il corretto utilizzo.
-Il DdL che utilizza in proprio attrezzature che richiedono conoscenze particolari deve provvedere alla propria formazione e addestramento per l’uso sicuro.
-Le aziende che accolgono studenti in alternanza scuola-lavoro (iscritte nel registro nazionale per l’alternanza), devono integrare il loro DVR con le misure specifiche di prevenzione, protezione e DPI da adottare per gli studenti; l’integrazione del DVR andrà consegnata all’Istituzione Scolastica e allegata alla Convenzione.